1. L'articolo 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è sostituito dal seguente:
«Art. 8. - (Procedura concorsuale). - 1. Il concorso per esami per la nomina a primo dirigente di cui all'articolo 7 è indetto annualmente con decreto del Ministro
a) diritto e procedura penale;
b) diritto amministrativo e costituzionale;
c) diritto civile.
3. Il punteggio dell'esame è espresso in sessantesimi. La votazione finale è data dalla media dei voti riportati in ogni singola prova scritta. Non è idoneo il candidato che non consegue almeno la votazione di trenta sessantesimi in ogni prova.
4. Non sono ammessi a sostenere l'esame i candidati dichiarati tre volte non idonei».